Testamento biologico
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Testamento biologico
E' innegabile uso e costume che una qualsivoglia persona fisica, per vecchiaia, malattia o altre cause, sia solita disporre un testamento, ovvero delle direttive a riguardo di cosa vuole venga fatto dei propri averi nel momento della sua scomparsa, il tutto ammesso e regolato da leggi ben precise. Perchè allora, proprio in quanto persona fisica, un privato cittadino non può disporre anche un proprio testamento biologico?
Il testamento biologico altro non è che l'espressione del testatore in merito ai trattamenti sanitari ai quali accetta o si rifiuta di essere sottoposto nel momento in cui per il verificarsi di cause invalidanti egli non possa in prima persona acconsentire.
Questo diritto è sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana che all'art. 32 stabilisce come "nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Oltre a questo l'Italia ha ratificato nel 2001 la convenzione di Oviedo, secondo la quale "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione".
Lungi dal voler scivolare in discussioni di carattere etico o morale, ancor di più dal voler distinguere le sfumature tra estensione del consenso informato, testamento biologico o accanimento terapeutico etc., non volendo certo indicarvi la retta via posso solo proporvi un nuovo uso o costume: stiliamo tutti un nostro testamento biologico, scegliamo noi, per qualsiasi evenienza, qualsiasi sia il nostro pensiero in proposito. Non permettiamo a nessuno di strumentalizzare la nostra sofferenza, facciamo rispettare il nostro pensiero anche quando non possiamo affermarlo. La legge ce lo consente.
Vi propongo due possibili esempi:format1 format2
Fonte:http://www.vocifuoridalcoro.net/cultura-e-societa/sociale/testamento-biologico.html
Convenzione di Oviedo
PDF scaricabile-Convenzione di Oviedo
Il testamento biologico altro non è che l'espressione del testatore in merito ai trattamenti sanitari ai quali accetta o si rifiuta di essere sottoposto nel momento in cui per il verificarsi di cause invalidanti egli non possa in prima persona acconsentire.
Questo diritto è sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana che all'art. 32 stabilisce come "nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Oltre a questo l'Italia ha ratificato nel 2001 la convenzione di Oviedo, secondo la quale "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione".
Lungi dal voler scivolare in discussioni di carattere etico o morale, ancor di più dal voler distinguere le sfumature tra estensione del consenso informato, testamento biologico o accanimento terapeutico etc., non volendo certo indicarvi la retta via posso solo proporvi un nuovo uso o costume: stiliamo tutti un nostro testamento biologico, scegliamo noi, per qualsiasi evenienza, qualsiasi sia il nostro pensiero in proposito. Non permettiamo a nessuno di strumentalizzare la nostra sofferenza, facciamo rispettare il nostro pensiero anche quando non possiamo affermarlo. La legge ce lo consente.
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